Amministrazione Catalano S.r.l.
16-06-2020
MODALITA` DI PAGAMENTO DELLE RATE CONDOMINIALI
I limiti all`utilizzo del contante e gli effetti in condominio
Riportiamo il parere dell`avv. Rosario Dolce Ci avviciniamo alla rivoluzione, specie in quelle parti d`Italia dove ancora vige sovrana la "riscossione porta a porta"? Forse è ancora lontana, ma non lontanissima e, per il bene di tutti gli Amministratori di condominio, (non solo nell`ottica di ottimizzare la risorsa "tempo", ma per la tutela della loro stessa incolumità, attese le note vicende di cronaca) auspichiamo che questa modalità, pericolosa ed anacronistica, sia debellata al più presto. No al contante. Si alla moneta elettronica. Un`altra controriforma sui limiti economici da applicare alle transazioni negoziali si appresta ad abbattersi anche nel mondo condominiale. Il decreto-legge 6 ottobre 2019, numero 124 recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, numero 157 (in Gazzetta ufficiale 24 dicembre 2019, numero 301) ha previsto nell`articolo 18 che dal 1 luglio 2020 la soglia limite per l`utilizzo del danaro contante scenderà dall`attuale cifra pari ad 3000 a quello di 2.000. La misura è posta nel quadro di un più ampio scenario disegnato dal legislatore. È stato, infatti, parimenti stabilito che la cosiddetta lotta al contante dovrà portare ad un ulteriore abbassamento del limite alla cifra di 1.000 dal 01 gennaio 2022. Le multe Le sanzioni previste per la violazione dei divieti sono ingentissime. Per le violazioni commesse e contestate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile, è stato fissato nella somma di 2.000 euro. Mentre, per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1 gennaio 2022, invece, il minimo edittale è stato stabilito nella misura 1.000 euro. I riflessi in condominio Gli effetti, sul piano condominiale, riguarderanno l`ambito operativo dell`amministratore. Questi dovrà ridefinire l`approccio nei rapporti con i condòmini e con i fornitori del condominio, se sussisteranno situazioni economiche in grado di rasentare o superare tali limiti pecuniari. Per altro verso, risultano insoddisfacenti le misure volte a favorire la diffusione degli strumenti telematici di pagamento, per l`abbattimento dei costi e delle spese che ciascun libero professionista/condominio sarà tenuto ad affrontare per garantirne l`utilizzo, in favore dei propri assistiti. I premi per chi utilizza la moneta elettronica L`incentivo all`uso dei dispositivi di pagamento elettronico - previsto dall`articolo 19 del testo normativo in esame - prevede genericamente l`istituzione di premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante procedimenti rimessi a provvedimenti attuativi. Nulla di più specifico. A tutt`oggi, non sono stati previsti meccanismi di agevolazione fiscale riservati alle libere professioni, ovvero a realtà peculiari come quelle del condominio negli edifici. L`approccio alla tracciabilità dei pagamenti in condominio non è una questione di poco conto.In effetti, il legislatore della riforma del 2013 ha previsto, da una parte, l`obbligo di accensione di un conto corrente (articolo 1129 Codice civile) e, dall`altra parte, l`istituzione del registro di contabilità, dove l`amministratore è tenuto ad annotare (anche con modalità informatiche) in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell`effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita (articolo 1130, numero 7, ultimo capoverso). La violazione di entrambe le regole è stata, infine, posta come motivo di revoca specifica, integrando la fattispecie di grave irregolarità gestionale. I pagamenti a terzi Infine, non va sottaciuto che l`amministratore non è più in grado di disporre i pagamenti dei fornitori con danaro contante, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell`interesse di terzi, effettuate nell`esercizio di impresa. In effetti, l`articolo 25 ter, comma 2 ter, del Dpr 600/1973 precisa che: il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all`amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del ministro dell`Economia e delle Finanze da emanare ai sensi dell`articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400. L`inosservanz a della presente disposizione comporta l`applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell`articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471. 2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita` idonee a consentire all`amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del ministro dell`Economia e delle Finanze da emanare ai sensi dell`articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400. L`inosservanza della presente disposizione comporta l`applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell`articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471 RIPRODUZIONE RISERVATA Avv. Rosario Dolce