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13-09-2022
RASSEGNA GIURIDICA
Varie sentenze
Riproduzione riservata tratta da Redazione Italia Casa e Condominio; luglio 2022 Rissa in assemblea: Un pugno al volto del condomino con cui si discute animosamente in assemblea per l`approvazione di una delibera può costare fino a 20mila euro, con risarcimento del danno biologico, non patrimoniale, contemplante anche la sofferenza interiore. Lo ha stabilito la sentenza n. 1198 del Tribunale di Milano, depositata il 10 febbraio 2022. All`origine dei fatti, l`aggressione subita da una condomina che, durante una riunione condominiale, veniva colpita al volto da un altro comproprietario con un pugno che le procurava un trauma facciale con frattura delle ossa nasali. La sentenza penale conseguente alla denuncia-querela proposta confermata anche in appello - aveva ritenuto colpevole il convenuto, ai sensi degli articoli 582, 585, 576 numero 1 del Codice penale, condannandolo alla pena di mesi sette di reclusione e al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile. Rissa a colpi di mocio : La notizia di una rissa a colpi di mocio in un condominio di Bagnolo San Vito, è finita sulle testate giornalistiche locali e nazionali. La parte tragicomica della vicenda risiede, senza dubbio, nel fatto che l`arma usata nella rissa sia un mocio. Un oggetto di uso comune in tutte le case. La parte meno comica della storia è quella che vede coinvolti i Carabinieri, il 118, il Pronto soccorso e il Tribunale, dato che sono scattate denunce per rissa e lesioni. L`odore di fritto: Con la sentenza n. 14467 del 2017 sono nate ufficialmente le molestie olfattive, che la Corte di Cassazione ha inquadrato nel reato di getto pericoloso di cose. In quell`occasione, a finire davanti ai giudici, erano state due famiglie. E l`oggetto del contendere era rappresentato dalla puzza di fritto proveniente da un appartamento. La pizzeria: Anche il profumo della pizza può disturbare, al punto da arrivare ad essere considerato molesto. Così ha deciso la Cassazione, con la sentenza n. 45225 depositata il 26 ottobre 2016. Il caso esaminato era relativo alla titolare di un ristorante colpevole - a giudizio del tribunale di Vicenza - del reato di getto pericoloso di cose (articolo 674 del Codice penale) nei confronti degli inquilini residenti negli appartamenti sopra il suo locale. Il panificio: Nel 2012 la Cassazione (Sezione III, sentenza 7605/2012) ha affrontato il caso di un panificio che provocava emissioni di vapore e di fumo, al punto da imbrattare un condominio vicino. La Corte aveva ritenuto di configurare a carico del titolare del panificio la responsabilità penale per la violazione dell`articolo 674 del Codice penale, in quanto era tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare fuoriuscite di gas, vapori o di fumo atti ad imbrattare o molestare le persone. L`uso eccessivo di disinfettante: Anche l`uso di un potente disinfettante può arrivare ad una sentenza. Secondo la Cassazione, infatti, commette reato chi getta nei luoghi comuni disinfettanti così potenti da provocare irritazione agli occhi di altri condomini. Con questa decisione, la Corte ha condannato una donna emiliana che aveva tentato di disinfestare con la creolina le zone del cortile infestate dalle deiezioni del gatto dei vicini. E a nulla vale la giustificazione della legittima difesa. Lavatrice rumorosa: Davanti al Giudice di Pace di Massa Marittima, un uomo lamenta di sentire i rumori derivanti dalla centrifuga della lavatrice del condomino abitante sopra di lui, anche durante la notte Chiede, pertanto, che i rumori siano fatti cessare, o, comunque, che siano riportati alla normale tollerabilità. La domanda viene respinta e l`uomo propone appello. Ma anche il Tribunale rigetta la sua domanda, e così si rivolge alla Corte di cassazione. La Suprema Corte respinge a sua volta il ricorso e chiarisce che: il limite di tollerabilità delle immissioni (suoni, fumi, etc.) non è assoluto, ma relativo, e deve essere determinato con riferimento al caso concreto: si deve tenere conto dello stato dei luoghi, delle abitudini della popolazione, e così via; nel 1991 un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha fissato le modalità di rilevamento dei rumori ed i relativi limiti di tollerabilità, stabilendo come misura da non superare per le zone industriali i 3 decibel di differenza rispetto al rumore ambientale nelle ore notturne, e i 5 decibel di differenza nelle ore diurne; il decreto del 1991 può essere applicato anche ai rapporti tra privati proprietari di fondi vicini; nel caso in esame, la consulenza tecnica espletata davanti al Giudice di pace ha rilevato che i rumori della lavatrice, quando è piena e durante la centrifuga, superano i 3,5 decibel di giorno ed i 4,5 decibel di notte, andando, quindi, oltre la normale tollerabilità delle immissioni rumorose; d`altro canto, però, l`uomo non ha dimostrato né la frequenza particolarmente intensa dei lavaggi effettuati dal vicino, né che gli stessi si concentrano nell`orario notturno. Di conseguenza, il Giudice ha ritenuto che un rumore superiore di 3,5 al rumore di fondo, prolungato per 5-10 minuti al giorno, in orari non destinati al riposo, è normalmente tollerabile. Detergenti per le pulizie: Le pulizie in condominio, al fine di garantire igiene e un ambiente salubre, sono molto importanti. Ma non può e soprattutto non deve arrivare a diventare un`ossessione, in quanto atteggiamenti esagerati, possono avere come conseguenza spiacevole una condanna penale, per il reato di cui all`articolo 674 del codice penale, che prevede l`arresto fino a un mese o un`ammenda fino a duecentosei euro. La Corte di Cassazione, ha dovuto affrontare un caso in cui era coinvolta una signora di Padova, la quale, aveva utilizzato negli spazi condominiali ad uso pubblico, prodotti come candeggina e ammoniaca in grande quantità, con la conseguenza che condomini ed estranei vennero molestati con emissioni di gas e vapori tossici. La signora è stata condannata dal tribunale, in primo grado, alla pena dell`ammenda per il reato di cui all`art. 674 del Codice penale, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. La donna, per tutelarsi, impugnò la sentenza. La Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice di prime cure. Gli accertamenti fotografici evidenziavano la modifica della coloritura del pavimento dovuta alluso dei detergenti. Inoltre si diede peso alle dichiarazioni dei testimoni di parte civile, che sottolineavano la presenza di forti odori e di lacrimazione agli occhi, oltre che di problemi respiratori. Sulla base di questi elementi la Cassazione ha quindi ritenuto non fondata la tesi dell`imputata che faceva riferimento ad una possibile bassa soglia di tollerabilità alle emissioni, della propria vicina di casa che aveva sporto querela. Confermata, quindi, la condanna al risarcimento del danno. Sciacquone rumoroso: Lo sciacquone troppo rumoroso costituisce una violazione dei diritti umani. Lo afferma l`ordinanza della Corte di Cassazione n. 21649/2021. Il caso è nato da una coppia che si è lamentata per il rumore proveniente dallo sciacquone del bagno dell`appartamento adiacente. Un rumore così forte da compromettere il riposo. I due giudizi di merito hanno confermato il risarcimento danni richiesto dalla coppia. I giudici avevano infatti che le immissioni arrecavano disturbo al riposo anche nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino, pregiudicando la normale qualità della vita in un luogo destinato al riposo. Anche la Cassazione ha confermato che l`accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione. Non si deve poi dimenticare che scrive la Cassazione - il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione Europea dei diritti umani (art. 8); il che può avere come conseguenza il risarcimento del danno morale subito. Confermato, quindi, il risarcimento. La gattara: Prendersi cura in luogo privato (su un terrazzo di esclusiva proprietà) di gatti randagi, espone chi pone in essere tale attività al rischio di vedersi far carico dell`obbligo di provvedere alle necessarie vaccinazioni e altre incombenze relative ai felini. Questo è il principio sancito dal Tar Sicilia, sezione distaccata di Catania, con sentenza n. 3/2016. Il caso era nato da una denuncia di un condomino, che aveva segnalato con un esposto la presenza di una colonia di gatti randagi che sostava spesso sul terrazzo di proprietà di un altro condomino, causando gravi inconvenienti igienico sanitari all`intero condominio. Il cane: Moltissimi i casi affrontati e le sentenze emesse in vari gradi di giudizio sul tema della custodia dei cani. In particolare, la Terza Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 54531 del 22 dicembre 2016, ha definito alcuni importanti principi in materia di rapporto tra le persone e gli animali domestici negli spazi urbani. Nel caso specifico, la padrona di alcuni cani era stata indagata per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e getto pericoloso di cose. In pratica, il proprietario non provvedeva all`adeguata pulizia dei recinti in cui custodiva i propri cani e del cortile circostante, mantenendovi a lungo le deiezioni degli animali, provocando esalazioni maleodoranti che arrecavano molestie ai condòmini confinanti. Anche nel 2014, con la sentenza n. 45230, la Cassazione si era occupata di cani, condannando il proprietario accusato dai vicini di casa di detenere gli animali in condizioni dannose non solo per i cani, ma anche per gli umani. Nel caso in questione i cani abbaiavano spesso e dal cortile provenivano cattivi odori dovuti alla scarsa pulizia dei recinti. E ancora, secondo il Tar del Lazio (sent. n. 13172/21) in casa non si può comprimere il numero di animali domestici. O meglio, la limitazione delle presenze non rientra nel potere del Comune. Pertanto, il Comune che impone l`intervento di bonifica igienico-sanitaria in un appartamento in condominio dove sono presenti animali domestici non può vietare che il proprietario ne introduca di nuovi. È privo di fondamento scrivono i giudici amministrativi il divieto di introdurre in termini assoluti animali nell`appartamento, senza termine né modalità o condizioni.