Amministrazione Catalano S.r.l.
13-09-2022
ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL SUPERCONDOMINIO
Revocare l`amministratore
Riproduzione riservata tratta da Rosario Dolce; 5 luglio 2022 Il supercondominio trova disciplina negli articoli novellati del Codice civile dalla legge 220 del 2012, e, in particolare, nell`articolo 1117 bis e nell`articolo 67 delle disposizioni di attuazione al Codice civile. La lettura delle norme da parte dei primi commentatori non è stata semplice, per utilizzare un eufemismo. Prova ne sia che alcune questioni, di rilievo non semplicemente formalistico, approdano anche in giurisprudenza. Tra di esse va menzionata quella afferente i limiti alla competenza apposta all`assemblea dei delegati del supercondominio, con riguardo agli affari apparentemente extra rispetto quelli positivizzati relativi alla nomina dell`amministratore e alla gestione ordinaria delle parti comuni. La Corte di appello di Palermo, con sentenza 867 del 27 maggio 2021 indaga, in particolare, sulla sussistenza o meno del potere di revoca del mandato dell`amministratore. Il fatto: Il casus belli riguardava la validità e la portata di un deliberato adottato dall`assemblea di un supercondominio composta dai delegati e, tra le questioni affrontate, v`era pure quella della competenza a disporre la revoca dell`amministratore in pectore, visto la mancata menzione dell`incombente da parte dell`articolo 67 delle disposizioni di attuazione al Codice civile. Secondo il condòmino che aveva impugnato la statuizione, la revoca spetterebbe solo all`assemblea composta da tutti i partecipanti al supercondominio. Il giudice collegiale siciliano, tuttavia, non è convinto di tale addotta conclusione, e, anzi, rinviene come eccessivamente macchinosa l`applicazione del sistema che si vorrebbe indicare: apparendo troppo complessa la convocazione contestuale, in un`unica riunione, delle due assemblee, quella dei (soli) rappresentati per la nomina e quella dei condomini (tutti) per la revoca. I poteri dell`assemblea dei delegati: Per contro per come osservato - l`assemblea dei rappresentanti del supercondominio avendo, di legge, il potere di nominare l`amministratore di quest`ultimo, non potrebbe non avere anche il potere di revocarlo. A tal riguardo i giudici collegiali argomentano che appare maggiormente coerente - oltre che imposto dal carattere fiduciario del rapporto che si instaura tra assemblea nominante e amministratore nominato - riservare all`organo collegiale la stessa competenza riguardo sia alla designazione sia alla revoca del mandatario dapprima incaricato. Se si ha potere di nomina deve aversi anche di revoca: Peraltro, secondo i giudici di legittimità - espressamente richiamati in sentenza - la nomina di un nuovo amministratore del condominio non richiede neppure la previa formale revoca dell`amministratore in carica, atteso che, dando luogo l`investitura a un rapporto di mandato, essa comporta automaticamente, ai sensi dell`articolo 1724 Codice civile la revoca di quello precedente (Cassazione 9082/2014, che richiama Cassazione 5608/1994). Anche la dottrina - seppure non venga esplicitata la fonte -viene richiamata dalla Corte siciliana per legittimare l`assunto, rilevando che qualora si precludesse alla suddetta assemblea il potere di revoca, non le si potrebbe impedire di procedere alla nuova investitura, e sembrerebbe incoerente considerare invalida la delibera che esplicitamente revochi il precedente amministratore e ritenere, invece, valida quella che, limitandosi a nominare il suo successore, comporti soltanto implicitamente il medesimo effetto risolutivo in capo all`amministratore in carica. Ne segue, secondo l`orientamento appena definito, fatto proprio dai giudici collegiali in disamina, che l`assemblea del supercondominio, formata dai rappresentanti dei condomìni singoli, può deliberare sia la revoca dell`amministratore in carica che la nomina del nuovo amministratore.