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14-09-2022
REATO DI DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI E DEL RIPOSO DEI CONDÒMINI
Riproduzione riservata tratta da Giulio Benedetti; 6 luglio 2022 Il Tribunale condannava, per il reato di disturbo del riposo e delle occupazioni dei condòmini, il titolare di un esercizio pubblico il cui impianto stereo diffondeva, di notte e oltre l orario consentito, rumori insopportabili. Il soggetto proponeva ricorso in Cassazione lamentando l`ingiustizia della sentenza perché la sua condotta rientrava in quella prevista dall`articolo 659, comma secondo, Codice penale che sanziona in via amministrativa la professione rumorosa esercitata, condotta in difformità dell`autorizzazione. La difesa del titolare dell`esercizio: Inoltre, il ricorrente sosteneva che non era stata eseguita la misurazione fonometrica del rumore, in realtà cagionato dagli avventori del locale, di cui non era responsabile solo perché era titolare dell`esercizio, e perché la sentenza era stata emessa sulla base delle sole testimonianze interessate dei condòmini che erano indispettiti e volevano chiudere il locale. Il ricorrente affermava l`insussistenza dell`elemento doloso o colposo della sua condotta, lamentava l`omessa concessione delle attenuanti generiche e della sospensione della pena, ingiustamente esclusi dal giudice sulla base di due risalenti sue condanne per guida in stato di ebbrezza e per falso ideologico. Infine, il titolare dell`esercizio sosteneva che il reato era estinto per l`intervenuta prescrizione. La decisione della Cassazione: La Suprema corte nella sentenza 24397/2022 dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente a pagare euro tremila alla Cassa delle ammende. Il giudice di legittimità affermava che il reato dell`articolo 659 Codice penale, nel caso trattato, è un reato abituale e non un reato istantaneo, sulla base della serie di segnalazioni effettuate ai carabinieri da soggetti che lamentavano rumori provenienti dal locale dell`imputato durante le ore notturne. La contravvenzione dell`articolo 659 è da considerarsi come reato eventualmente permanente (Cassazione 8351/2014) che si consuma con un`unica condotta rumorosa o di schiamazzi recante un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, qualora il titolare dell`attività ometta, con più azioni reiterate nel tempo, di ottemperare all`obbligo giuridico impostogli dalla norma di controllare che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in un danno alla pubblica incolumità. Obbligo di porre rimedio: Non ricorre l`ipotesi del secondo comma dell`articolo 659 Codice penale poiché il disturbo arrecato non solo ai condòmini e ad un`indistinta generalità di soggetti, non era solo quello prodotto dall`attività del locale, ma anche quello antropico cagionato dai suoi frequentatori. Pertanto, il titolare del locale non ottemperava all`obbligo giuridico, impostogli dal primo comma dell`articolo 659, di porre riparo all`emissione di rumore, sia proprio che antropico, che disturbasse il riposo e le occupazioni delle persone. Il decalogo della legittimità: La Cassazione stabiliva i seguenti principi: - è soggetto alla sanzione amministrativa del secondo comma dell`articolo 659 Codice penale il soggetto che provochi il disturbo dall`esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi in difformità alle disposizioni o alle prescrizioni dell`attività; - ricorre la sanzione penale dell`articolo 659, primo comma, Codice penale nei confronti del soggetto che provochi il rumore, non nell`esercizio di un`attività, e se il rumore supera la normale tollerabilità, investa un numero indeterminato di persone, disturbi le loro occupazioni o il loro riposo (Cassazione 12967/2014 e 37196/2014); - perché venga riconosciuto il reato dell`articolo 659, primo comma, è necessario che la condotta dell`agente incida sulla pubblica tranquillità, in modo da ridurla notevolmente, perché l`interesse del legislatore è di tutelare le pubblica quiete e la salute delle persone. Pertanto, i rumori devono avere una tale diffusività da disturbare un numero indeterminato di persone, anche delle stesse si lamenti una sola (Cassazione 47298/2011); - risponde del reato dell`articolo 659, primo comma, il gestore del locale che non impedisca i continui schiamazzi degli avventori in sosta davanti allo stesso nelle ore notturne, poiché ha l`obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso alla pubblica autorità, che la frequenza degli stessi non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell`ordine e della tranquillità pubblica (Cassazione 1717/2020 e 14750/2020); - per dimostrare la sussistenza del rumore il giudice non deve necessariamente ricorrere all`accertamento tecnico (Cassazione 11031/2015), poiché è sufficiente, come nel caso trattato, che i fatti siano pacifici, in relazione alla provenienza e all`entità delle emissioni rumorose, non contestate dal ricorrente che non ha impedito, per la durata di alcuni mesi, gli schiamazzi degli avventori: tale condotta reiterata evidenzia l`elemento soggettivo del reato; - le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena possono essere negati dal giudice in presenza non soltanto di due precedenti sentenze di condanna, ma anche sulla base della constatazione della reiterazione da parte dell`imputato della condotta illecita per mesi e per la sua totale noncuranza delle lamentele reiterate dei vicini, indici di una gravità del fatto; - la richiesta di dichiarazione di prescrizione del reato, maturata in data successiva alla pronuncia di secondo grado, non può essere affermata, poiché l`inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione in cui dichiarare le cause di non punibilità ex articolo 129 Codice procedura penale (Cassazione 28848/2013).