Amministrazione Catalano S.r.l.
12-06-2023
INSTALLAZIONE DELLIMPIANTO FOTOVOLTAICO DA PARTE DEL SINGOLO CONDOMINO
il singolo condomino può procedere allinstallazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, purché la realizzazione del manufatto avvenga nel pieno rispetto del decoro architett
Con lordinanza n. 1337 del 17 gennaio 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che il singolo condomino può procedere allinstallazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, purché la realizzazione del manufatto avvenga nel pieno rispetto del decoro architettonico e della destinazione delle parti comuni. Il caso I giudici di secondo grado rigettavano lappello di Tizia e Caio contro la sentenza del Tribunale concernente limpugnazione di una delibera assembleare del condominio Alfa, che aveva negato lapprovazione del progetto di installazione di dodici pannelli fotovoltaici su parte comune condominiale, comunicato dagli attori allamministratore. Il giudice di prime cure aveva affermato che il deliberato oggetto di impugnativa da parte degli attori consiste nella mancata prestazione del consenso da parte dellassemblea condominiale alla richiesta di autorizzazione per linstallazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura comune condominiale, sicché un eventuale annullamento della delibera non produrrebbe alcun effetto positivo per gli attori. La Corte territoriale stabiliva, a sua volta, che lassemblea condominiale non aveva vietato agli attori linstallazione del manufatto, bensì aveva soltanto espresso, alla luce dellart. 1122 bis c.c., parere contrario al progetto, per il pregiudizio al pari uso della parte comune, invitando Tizia e Caio a predisporre un progetto alternativo. A questo punto, Tizia e Caio si rivolgevano alla Corte di Cassazione, davanti alla quale deducevano, in particolare, la violazione dellart. 1122 bis c.c., essendo, a loro parere, la fattispecie disciplinata dallart. 1122 bis comma 3 c.c. piuttosto che dallart. 1122 bis comma 2 c.c. richiamato dai giudici del gravame. La pronuncia della Suprema Corte La Cassazione dava torto a Tizia e Caio enunciando il seguente principio: Condizione normativa perché, , possano venire in rilievo attribuzioni dellassemblea in ordine alla installazione, da parte di un singolo condomino, di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, è che lintervento renda necessarie modificazioni delle parti comuni, nel qual caso, similmente a quanto dispone lart. 1122, comma 2, c.c., è stabilito che linteressato ne dia comunicazione allamministratore, il quale possa così riferirne in assemblea perché siano adottate le eventuali iniziative conservative volte a preservare lintegrità delle cose comuni. Difatti, linstallazione dellimpianto fotovoltaico da parte del singolo proprietario deve avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d`uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell`edificio. Nella vicenda posta al vaglio degli Ermellini, i giudici del gravame avevano dato per accertato che, per realizzare il progetto di installazione di dodici pannelli fotovoltaici ad opera di Tizia e Caio, non risultava alcuna necessità di modificare le parti comuni, né quindi cera possibilità per lassemblea di prescrivere specifiche modalità esecutive. In tal senso, la stessa assemblea si sarebbe limitata, poiché sollecitata, ad esprimere un parere contrario al progetto in questione, ravvisandovi un pregiudizio al pari uso della parte comune. Per i giudici di legittimità, listallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, che non comporti la modificazione delle parti comuni, può, dunque, essere apportata dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione dellassemblea, salvo che detta autorizzazione non sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condòmini nellinteresse comune, mediante esercizio dellautonomia privata. In virtù di ciò, il Tribunale Supremo dichiarava il ricorso inammissibile e condannava in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di legittimità. Tratto da Avv. G. Sgrò Centro Studi AIAC, 21 Marzo 2023